Le più rilevanti novità riguardano:
a) l'inserimento di un criterio di competenza territoriale (art. 4),
b)
il ripristino della condizione procedibilità (seppure in relazione al
solo primo incontro di programmazione; cfr. artt. 5 e 8),
c)
l'esclusione dal novero delle materie per cui è prevista la condizione
di procedibilità delle controversie in tema di risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (cfr. art. 5),
d)
l'aggiunta nel novero delle materie per cui è prevista la condizione di
procedibilità delle controversie in tema di risarcimento del danno
derivante da responsabilità sanitaria (cfr. art. 5),
e) l'assistenza dei legali in mediazione (cfr. artt. 5, 8, 12),
f) la riduzione del termine della procedura da 4 a 3 mesi (cfr. art. 6),
g) la nuova disciplina in materia di efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo di mediazione (cfr. art. 12)
h) la formazione dei legali mediatori (cfr. art. 16);
i) la gratuità del primo incontro di programmazione nel caso di mancato accordo (cfr. art. 17)